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Autore Discussione: [LO SAI CHE ] Cosa dice la legge riguardo il “fuoristrada” in EMILIA ROMAGNA?  (Letto 3487 volte)
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« inserita:: 01 Ottobre 2012, 14:46:47 »

Emilia Romagna:

L’art. 13 della l. 13/81 prescrive che entro un anno dalla sua entrata in vigore la regione approvi “prescrizioni di polizia forestale” sulla circolazione di autoveicoli a motore nei boschi, sui pascoli e sui prati. Molto in ritardo sul termine previsto, la Regione ha poi approvato dette prescrizioni (deliberazione di giunta 182/95) prevedendo agli art. 81 e 82 il divieto (salvo limitate eccezioni) di transito sulle strade e piste forestali, nonché su quelle poderali ed interpoderali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, ed ovviamente fuoristrada nel senso più propriamente detto.

Siffatta normativa ricade sotto i rilievi già espressi in relazione alla normativa di altre regioni riguardo la non sanzionabilità per tale vie della circolazione sulle strade a fondo naturale.

In aggiunta si può osservare come sia di opinabile legittimità l’espansione delle ipotesi sanzionate contenute nel regolamento approvato dalla giunta rispetto a quelle indicate nella legge regionale. Quest’ultima, infatti, opera riferimento solo agli “autoveicoli” e solo ai “boschi, pascoli e prati”.-
E’ peraltro prassi di molte amministrazioni comunali di emettere ordinanze di divieto del transito fuoristrada e/o sulle strade a fondo naturale del proprio territorio.

Teoricamente tali ordinanze potrebbero essere validamente emesse ai sensi del Codice della Strada, ma raramente si rinvengono nelle stesse motivazioni adeguate e conformi alle prescrizioni della legge.

Norme Regione Emilia Romagna: L. 30/81 e Regolamento 182/95.
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